CEI I DIACONI PERMANENTI NELLA CHIESA IN ITALIA.

ORIENTAMENTI E NORME

Conclusione

 
 55. Questo documento viene ora consegnato a tutte le chiese particolari d'Italia, in primo luogo a quelle diocesi in cui il diaconato permanente è già una realtà viva e operante. In queste il documento potrà essere un nuovo punto di riferimento per un'ulteriore precisazione del ministero diaconale, nella sua identità teologica, spirituale e pastorale, e nel suo servizio in comunione con il vescovo e con gli altri ministeri impegnati nell'unica missione della chiesa.
Ma il presente documento si raccomanda all'attenzione anche delle altre diocesi, nelle quali manca ancora il diaconato permanente. La sua restaurazione non va presa in considerazione soltanto perché sollecitati dalla riduzione numerica dei presbiteri, quasi fosse un'alternativa alla scarsità di vocazioni sacerdotali. Va considerata piuttosto come espressione di una chiesa impegnata a crescere nel servizio del Regno con la valorizzazione di tutti i gradi del ministero ordinato. È lo Spirito infatti che muove e unifica la chiesa «nella comunione e nel servizio e la provvede di diversi doni gerarchici e carismatici con i quali la dirige, la abbellisce dei suoi frutti» (Lumen gentium, n. 4; EV 1/287). In tal senso la presentazione positiva e convincente del dono del diaconato permanente è un'occasione provvidenziale per annunciare il mistero della chiesa in rapporto a Cristo e alla sua missione di salvezza nella storia.
Il documento vuole essere uno strumento di riflessione per le comunità cristiane, e in particolare per i presbiteri diocesani, al fine di dare nuovo slancio alla crescita delle nostre chiese nella linea di una comunione più profonda e di un dinamismo missionario più incisivo con la generosa valorizzazione di tutti i doni dello Spirito del Signore risorto.
Roma, dalla sede della CEI, 1° giugno 1993.
CAMILLO card. RUINI,
vicario generale di sua santità
per la città di Roma,
presidente della Conferenza episcopale italiana
DIONIGI TETTAMANZI
segretario generale
 
Note
(1) Cf. i nn. 12-17, 19-20, 23-24, 29-33, 47.
(2) Cf. CEI, Evangelizzazione e ministeri, n. 90; ECEI 2/2861.
(3) Cf. CEI, Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi, «Preghiera di ordinazione», Roma 1979, n. 186.
(4) Cf. S. CLEMENTE, Lettera ai corinzi, 14, 1-5.
(5) S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA Alla chiesa di Tralli, 2,3. Cf. anche Alla chiesa di Smirne, 8,1; A Policarpo, 6,1; Alla chiesa di Magnesia, 6,1; 13,1; Alla chiesa di Filadelfia, saluto.
(6) Cf. ERMA, Il Pastore, Similitudine, 9, 26, 1-2.
(7) Cf. S. GIUSTINO, Prima apologia, 65 e 67.
(8) Cf. S. POLICARPO, Lettera ai filippesi, 3, 1-2.
(9) Tradizione apostolica, VIII.
(10) Didascalia degli apostoli, 11, 44.
(11) Cf. S. GEROLAMO, Lettera 146 al presbitero Evangelo; S. Gregorio Magno, Lettera 1 al vescovo Gennaro, 26.
(12) CONCILIO DI TRENTO, sessione XXIII, Decreto De reformatione.
(13) GIOVANNI PAOLO II, Liturgia, predicazione, carità per servire il popolo di Dio, 16.3.1985: Insegnamenti VIII/1, 649.
(14) Cf. Lumen gentium, n. 29, che ripropone l'antica formula dei diaconi ai quali sono imposte le mani «non per il sacerdozio, ma per il servizio» (non ad sacerdotium, sed ad ministerium); EV 11359.
(15) Cf. GIOVANNI PAOLO II, esort. ap. Christifideles laici, n. 34; EV 11/1751s; CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, n. 26; ECEI 4/2744.
(16) CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, n. 21; ECEI 4/2739.
(17) Cf. CEI, Comunione e comunità, nn. 58-68; ECEI 3/689-699.
(18) CEI, Vocazioni nella chiesa italiana, n. l; ECEI 3/2439.
(19) S. POLICARPO, Lettera ai filippesi, 5,2.
(20) Didascalia degli apostoli, 16,13.
(21) CEI, Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi, «Preghiera eucaristica», n. 230.
(22) CEI, Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi, «Riti esplicativi: consegna del libro dei Vangeli», n. 189.
(23) Cf. GIOVANNI PAOLO II, I diaconi permanenti sono i servitori dei misteri di Cristo e dei propri fratelli, Detroit, 19.9.1987: Insegnamenti X/3, 654-661.
(24) CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, lettera circolare Come è a conoscenza, 16.7.1969; EV 3/1410.
(25) Cf. lett. circ. Come è a conoscenza; EV 3/1412.
(26) Cf. Delibera CEI, n. 1, 23.12.1983; ECEI 3/1589. Cf. inoltre can. 276, § 2, n. 3.
(27) Cf. CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, nn. 43-52; ECEI 4/2771-2790.
(28) Cf. Congregazione per il culto divino, Christi ecclesia, n. 29; EV 11/743.
(29) Cf. CEI, Principi e norme per l'uso dei Messale romano, ed. 1983, nn. 127-141; cf. EV 3/2178-2192.
(30) Cf. CEI, Il rito delle esequie, Premesse, n. 19; cf. EV 3/1441.
(31) GIOVANNI PAOLO II, I diaconi permanenti sono i servitori dei misteri di Cristo e dei propri fratelli, Detroit, 19.9.1987: Insegnamenti X, 3, 659.
(32) Cf. PAOLO VI, motu proprio Ad pascendum: AAS 64(1972), 534-540; EV 4/1771-1793.
(33) Cf. GIOVANNI PAOLO II, esort. ap. Christifideles laici, n. 15; EV 11/1654ss.
(34) Cf. Ibid.
(35) Cf. anche 2Tm 1,6: «Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te».
(36) CEI, Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi, «Imposizione delle mani e preghiera di ordinazione», n. 186.