CEI I DIACONI PERMANENTI NELLA CHIESA IN ITALIA.

ORIENTAMENTI E NORME

IV. Il ministero

 
 L'ordinazione e l'incardinazione
37. Per essere ammessi all'ordinazione i candidati devono presentare domanda scritta al vescovo, dichiarando l'assoluta libertà di scelta e la volontà di dedicarsi in modo definitivo al ministero ecclesiastico del diaconato (cf. cari. 1036).
I candidati coniugati devono presentare anche il consenso scritto delle rispettive mogli (cf. can. 1031, § 2).
I candidati celibi devono assumere pubblicamente l'obbligo del celibato, mediante il rito prescritto (cf. can. 1037).
38. Con l'ordinazione diaconale si diventa chierici e si viene incardinati nella chiesa particolare, o nell'istituto di vita consacrata, o nella società di vita apostolica (cf. can. 266), con le determinazioni dettate in materia dalla legislazione canonica vigente.
I diaconi ordinati al servizio di una chiesa particolare, per esercitare in via ordinaria il ministero in un'altra chiesa devono avere il consenso del proprio vescovo e l'autorizzazione del vescovo di quella diocesi (cf. can. 271).
Dal momento dell'ordinazione i diaconi sono tenuti all'obbligo quotidiano della celebrazione delle lodi mattutine, dei vespri e della compieta . (26)
L'esercizio del ministero
39. I diaconi sono sacramentalmente uniti al vescovo, in quanto l'ordine li pone, nel modo loro proprio, a servizio del popolo di Dio, in comunione con il vescovo e con il presbiterio della diocesi (cf. Lumen gentium, n. 29). La consacrazione attraverso il sacramento dell'ordine è molto esigente per i diaconi: chiede loro matura responsabilità e permanente prontezza alla collaborazione, inserimento attivo e convinto nel piano pastorale diocesano, apertura e disponibilità per i bisogni dell'intera chiesa particolare.
Da parte loro il vescovo, i presbiteri e l'intera chiesa sono chiamati a riconoscere il dono che lo Spirito concede ai diaconi con l'ordinazione, abilitandoli a servizi ecclesiali significativi. Si avrà cura pertanto che non vengano loro affidati compiti solamente marginali o estemporanei, o semplici funzioni di supplenza. La loro presenza invece risulti inserita organicamente nella pastorale di comunione e di corresponsabilità della chiesa particolare.
40. Nella multiforme ricchezza del dono ricevuto, che li destina alle varie attività del servizio della Parola, del sacramento e della carità, il ministero dei diaconi deve rimanere aperto alle sollecitazioni che dallo Spirito e dai segni dei tempi vengono alla chiesa e alla sua missione. Un servizio ecclesiale di ampio respiro chiede loro di essere pronti a rispondere all'esigenza, oggi particolarmente urgente, di una capillare evangelizzazione e testimonianza della carità nelle loro più svariate forme.
Ai diaconi si chiede particolare cura per l'educazione dei giovani al Vangelo della carità, per il servizio sollecito ai poveri con quell'amore preferenziale che fece grandi san Lorenzo e tutti i santi diaconi della storia della chiesa e che oggi reclama nuove e più audaci forme, nel contesto di una cultura della solidarietà evangelica, per l'educazione permanente dei cristiani alla necessaria presenza nel sociale e nel politico. (27)
41. Tra i compiti dei diaconi ha un posto importante l'annuncio del Vangelo: il ministero loro riconosciuto di proclamare la pagina evangelica nella liturgia della Parola è il culmine e la fonte dell'esercizio autorevole di questo annuncio, che compete loro nella catechesi, nella predicazione e nell'omelia (cf. cann. 757; 767, § 1). In particolare essi sono ministri qualificati per la preparazione catechetica e pastorale dei candidati ai sacramenti, dei genitori e dei padrini per il battesimo e la cresima. I diaconi presiedono inoltre la celebrazione della parola di Dio, anche quando è sostitutiva della messa festiva in caso di necessità (cf. can. 1248, § 2) . (28)
42. I diaconi partecipano al ministero dei culto divino (cf. can. 835, § 3) anzitutto svolgendo i compiti che i libri liturgici loro riconoscono nella celebrazione dell'eucaristia, accanto al vescovo e ai presbiteri . (29)
Essi sono ministri ordinari della sacra comunione (cf. can. 910, § 1), dell'esposizione e della benedizione eucaristica (cf. can. 943).
43. I diaconi inoltre sono chiamati a molteplici funzioni liturgiche, in particolare sono ministri ordinari del battesimo (cf. can. 861, § 1), nel rispetto del ministero del parroco cui compete la funzione speciale di conferire il battesimo ai propri parrocchiani (cf. can. 740, § 1). Con la opportuna delega possono assistere al sacramento del matrimonio (cf. can. 1108, § 1). Possono presiedere le esequie celebrate senza la messa (30) e impartire le benedizioni espressamente consentite loro dai libri liturgici (cf. can. 1169, § 3).
44. Al diacono può essere affidato un compito specifico nella cura pastorale di una parrocchia, secondo il mandato e le disposizioni del vescovo: la parrocchia, infatti, è «l'ambiente usuale in cui la vasta maggioranza dei diaconi assolvono il mandato della loro ordinazione "per aiutare il vescovo e il suo presbiterio"». (31)
Il diacono può essere impegnato anche nelle comunità parrocchiali senza presbitero residente e nelle parrocchie affidate in solidum a un gruppo di sacerdoti, per la cura di quegli ambiti che sono propri del ministero diaconale (cf. can. 517, § 2). Tra i presbiteri e i diaconi si perseguano con generosa e reciproca pazienza le forme di una costruttiva e cordiale collaborazione.
Ai diaconi possono essere affidati impegni pastorali nelle strutture diocesane, come negli uffici di curia, negli organismi o commissioni diocesane, nei vicariati, nelle zone pastorali, nei quartieri e per l'animazione pastorale di fasce di età, di ambienti, di settori.
Il vescovo, nell'affidare il mandato, tenga conto delle necessità della diocesi e anche della condizione familiare e professionale del diacono.
Partecipi della sollecitudine di tutte le chiese, i vescovi siano pronti a far si che i diaconi della loro diocesi si mettano a disposizione per servire le chiese che soffrono per scarsità di clero, sia in forma definitiva sia a tempo determinato, e, in particolare, per dedicarsi, previa una specifica accurata preparazione, alla missione ad gentes. I necessari rapporti siano regolati, con idonea convenzione, tra i vescovi interessati (cf. can. 271).
45. Il ministero ecclesiale dei diaconi comporta che essi siano presenti negli organismi diocesani di partecipazione, in particolare nel consiglio pastorale diocesano (cf. cann. 511ss). Se in possesso di specifiche competenze, i diaconi potranno essere opportunamente chiamati a far parte del consiglio diocesano degli affari economici (cf. cann. 492ss). Del consiglio presbiterale, per la sua specifica natura, i diaconi non possono essere membri (cf. cann. 495, § 1 e 498, § 1).
46. Attraverso i diaconi che svolgono attività professionale o lavorativa, il ministero si arricchisce di sensibilità, esigenze e provocazioni che derivano da una presenza capillare nei contesti umani più lontani dalla chiesa. Essi però non devono sostituirsi ai laici, i quali per loro specifica missione sono «particolarmente chiamati a rendere presente e operosa la chiesa in questi luoghi e in quelle circostanze in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo». (Lumen gentium, n. 33; EV 1/369). Dai diaconi ci si attende, che in mezzo ai fedeli siano animatori di questa diaconia che appartiene all'intero popolo di Dio. (32) Non precipuamente ai diaconi, d'altra parte, appartiene il compito e l'onere dell'animazione cristiana delle realtà temporali, che è peculiare caratteristica della missione dei laici? (33)
47 Secondo la disciplina della chiesa, i diaconi possono assumere ed esercitare una professione con o senza esercizio di potere civile; possono liberamente assumere l'amministrazione di beni temporali ed esercitare uffici secolari. Abbiano sempre cura di valutare ogni cosa con prudenza e, se necessario, chiedano consiglio al vescovo o al suo delegato (cf. can. 288).
Nell'esercizio delle attività commerciali e degli affari si distinguano nel dare buona testimonianza di onestà e di correttezza deontologica; osservino anzitutto gli obblighi della giustizia e le leggi civili.
Solo con il consenso del vescovo i diaconi possono svolgere attività sindacale, anche rivestendo funzioni direttive, sempre ispirandosi alla dottrina sociale della chiesa e favorendo la pace e la concordia, fondate sulla verità e sulla giustizia.
Non possono impegnarsi, invece, nella militanza attiva nei partiti politici e non assumano ruoli di rappresentanza democratica (consiglieri comunali e regionali, parlamentari nazionali) e di governo locale, regionale e nazionale.
48. Il diacono religioso esercita il suo ministero sotto la potestà del vescovo in tutto ciò che riguarda la cura pastorale e l'esercizio pubblico del culto divino e le opere di apostolato, restando anche soggetto ai propri superiori, secondo le loro competenze, (34) e mantenendosi fedele alla disciplina dell'istituto.
In caso di trasferimento ad altra comunità, di diversa diocesi, il superiore religioso deve presentare il diacono al vescovo diocesano per avere da questi il consenso all'esercizio del ministero secondo modalità da determinare.
Il sostentamento e la previdenza
49. Il diacono provvede di norma al proprio sostentamento, e a quello della propria eventuale famiglia, mediante la remunerazione che gli deriva dalla professione civile, da altri redditi o dalle proprie pensioni.
Il diacono che, per mandato del vescovo diocesano, è impegnato in un ufficio ministeriale a tempo pieno, tale cioè da escludere l'esercizio di una professione civile, e che d'altra parte non è in grado di provvedere diversamente alla remunerazione adeguata alla sua condizione familiare, riceverà la remunerazione dall'ente o dagli enti ecclesiastici presso i quali egli svolge la sua funzione ministeriale.
50. Nel mandato che conferisce l'ufficio a tempo pieno a un diacono, l'ordinario stabilisca l'importo della remunerazione e indicherà gli enti che la devono corrispondere. L'entità della remunerazione di un diacono, impegnato in un ufficio ministeriale a tempo pieno, deve tener conto sia dei criteri relativi alla remunerazione dei sacerdoti, sia della situazione familiare del diacono stesso.
Il vescovo, tenendo conto delle circostanze, provveda altresì all'eventuale rimborso spese per le attività di ministero.